L’Unione Lombarda degli Ordini Forensi chiede l’interpretazione autentica dell’art. 3, comma 3, del Regolamento sulla Formazione Professionale continua del 3 luglio 2007, con riferimento alla circostanza che la norma, non elencando il singolo iscritto tra i soggetti che possono promuovere un evento accreditabile, porrebbe in essere criticità sotto il profilo deontologico e di compatibilità con l’art. 4.

La norma indicata dall’Unione Lombarda non necessita di interpretazione autentica, non essendo rinvenibile in essa criticità di alcun genere. Il quesito, peraltro, non ne segnala alcuna.

Appare evidente che, ai sensi dell’art. 3, gli eventi utili ai fini della formazione professionale continua sono soltanto quelli promossi od organizzati dal CNF, dagli Ordini territoriali, da associazioni forensi e dagli altri Enti dalla norma stessa indicati.
L’art. 4 (rubricato “attività formative”) prevede che l’assolvimento degli obblighi formativi possa essere integrato anche dallo svolgimento di talune attività, tra le quali rientrano quelle di studio e di aggiornamento svolte dall’iscritto in autonomia nell’ambito della propria organizzazione professionale, purchè previamente autorizzate e riconosciute come tali dal CNF o dai Consigli territoriali. Siffatte attività, comunque, non sono sostitutive ma solo integrative degli eventi formativi di cui all’art. 3.
La domanda dell’interessato, riguardante l’autorizzazione allo svolgimento in autonomia, nell’ambito della propria organizzazione professionale, di attività di studio e di aggiornamento, va discrezionalmente valutata, con motivato provvedimento, dai soggetti indicati dalla norma.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 14 luglio 2011, n. 72

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 72 del 14 Luglio 2011
- Consiglio territoriale: COA, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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