L’ufficio preposto alla tenuta dell’albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori pone il seguente quesito: “l’articolo 34 della legge professionale n. 1578 del 27 novembre 1933 permetteva ai professori, i magistrati e agli ex avvocati dello Stato di essere iscritti di diritto nell’albo speciale della cassazione. Dopo il 2 febbraio 2016 potranno ancora essere iscritti solo coloro che hanno maturato i requisiti entro tale data?”

La risposta è nei seguenti termini:
Coloro che alla data del 2 febbraio 2016 abbiano maturato i requisiti per l’iscrizione secondo la previgente normativa possono chiedere in qualunque momento successivo al 2 febbraio 2016 l’iscrizione nell’albo dei Cassazionisti.
Si rinvia, sul punto, al parere n. 92/2015.

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 20 gennaio 2016, n. 2

Quesito n. 141, Ufficio Albo Cassazionisti

Prassi: pareri CNF

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