Il quesito va risolto alla luce delle vigenti tariffe, che prevedono che l’onorario di cui alla voce 21 si applichi solo “ove (la conciliazione) avvenga in sede giudiziale”, cioè mediante verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti innanzi al Giudice. Il principio innovativo rispetto alla previgente tariffa trova conferma anche nella relazione ministeriale e nel parere del Consiglio di Stato allegati al testo normativo, nei quali si specifica che, ove la conciliazione non avvenga d’innanzi al Giudice, un’eventuale transazione vada ricompensata applicandosi la tariffa per le prestazioni stragiudiziali.
Pertanto, in virtù delle tariffe vigenti, qualora una controversia venga definita mediante verbale di conciliazione troverà esclusivamente applicazione la tariffa giudiziale e, in particolare, le voci di onorario delle prestazioni eseguite prima dell’accordo e in relazione a quest’ultimo la sola voce di onorario.
Qualora, invece, la lite venga definita transattivamente attraverso un accordo extra processuale, non è dovuto l’onorario di cui alla voce 21 oltre alle voci di onorario applicabili in relazione alle prestazioni effettivamente svolte nel giudizio l’avvocato dovrà chiedere quale compenso dovuto per la transazione i soli onorari previsti a tale proposito, in particolare, soltanto quelli che riguardano specificatamente l’attività correlata alla definizione transattiva, quali le conferenze di trattazione, la corrispondenza e l’attività di redazione del contratto.
Quanto alla giurisprudenza richiamata dal C.O.A. richiedente, va rilevato che l’orientamento in essa contenuto era pienamente giustificato in vigenza delle tariffe anteriori al D.M. 127/04, le quali concepivano la voce di onorario di cui alla richiesta di parere come dovuta tutte le volte che una controversia già pendente in giudizio trovasse definizione in un accordo transattivo consacrato sia in un verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti d’innanzi al giudice, sia in un negozio extra processuale, cosicché il sopradetto principio non può applicarsi alle nuove tariffe diverse rispetto a quelle che il Supremo Collegio ebbe ad applicare nel procedimento sottoposto al suo vaglio. Di tanto lo stesso C.O.A. mostra di essere a piena conoscenza, tant’è che precisamente espone i termini della questione evidenziando le due possibili soluzioni, tra le quali, si ribadisce, è da preferire quella letterale, aderente alla vigente disciplina.
La Commissione ritiene pertanto di dare la seguente soluzione al quesito posto: la voce 21, tabella A) III, D.M. 127/2004, può trovare applicazione solo in caso di definizione transattiva della controversia che abbia luogo mediante verbale di conciliazione.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 21 settembre 2011, n. 82
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 82 del 21 Settembre 2011- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera (quesito)
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