L’Ordine di Roma pone il seguente quesito: «se l’assenza del Consigliere segretario, per come sostengono alcuni consiglieri, non consentirebbe lo svolgimento dell’adunanza, non potendo lo stesso essere sostituito da altro consigliere»

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“La Commissione, dopo ampia discussione, ritiene che nel caso prospettato non possa ipotizzarsi alcuna invalidità delle sedute del Consiglio in assenza del segretario titolare, ben potendo la funzione di segretario della seduta essere espletata da un qualsiasi consigliere, designato volta per volta dal presidente dell’adunanza.
Infatti bisogna distinguere la funzione del segretario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, e cioè quella istituzionale, collegata alla formale elezione prevista dall’art. 2 del d.lgs.lgt. 23 novembre 1944 n. 382 – peraltro senza specifica indicazione di funzioni, al contrario del presidente – da quella di segretario delle adunanze, prevista dall’art. 42 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.
Questa ultima funzione viene attribuite, di volta in volta, dal presidente della adunanza, ai sensi dell’ultimo comma dello stesso art. 42, che richiama la norma contenuta nell’art. 75 del R.D. n. 37 del 1934.
Mentre la presidenza delle adunanze appartiene al presidente eletto, la cui eventuale sostituzione è disciplinata dal quarto comma dell’art. 42 R.D. n. 37 del 1934 (così come sostituito dal secondo comma dell’art. 16 del d.lgs.lgt. n. 382 del 1944), per il segretario, appunto perché intercambiabile, non vi è alcuna previsione normativa.
Si aggiunga che la disciplina per la validità delle sedute, prevista dall’art. 43 del R.D. n. 37 del 1934, così come modificato dal primo comma dell’art. 16 del d.lgs. lgt. n. 382 del 1944, non statuisce che il segretario dell’adunanza debba essere quello titolare, prevedendo come unica causa di invalidità della seduta la non presenza della maggioranza dei componenti.
Del resto dal contenuto del quesito non si evince quale sia il fondamento giuridico della paventata insostituibilità del consigliere segretario e dell’invalidità della seduta in sua assenza, tesi che potrebbe comportare, contro ogni principio ed irragionevolmente, la paralisi dell’organo.
Conseguenzialmente deve essere ritenuta la piena validità della seduta alla quale non partecipi il Consigliere segretario nominato ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. lgt. n. 382 del 1944: la funzione di segretario della seduta essendo rivestita dal componente del Consiglio, designato di volta in volta, anche verbalmente, dal presidente della seduta medesima.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 12 marzo 2008, n. 14

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 14 del 12 Marzo 2008
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment