L’Ordine di Roma chiede “Se vi sia norma o prassi che osti alla realizzazione del c.d. progetto del “vota da Studio” (tramite pin, userid, smart card o simili); se sia legittimo, ed a quali condizioni adottare il c.d. “voto da Studio” alle prossime consultazioni elettorali”.

Attenendo il quesito alle modalità di espressione del voto, si devono rigorosamente rispettare i principi di libertà e segretezza nell’espressione dello stesso. A norma del D.Lgs Lgt 382/44, nel quale sono contenute le norme sulle elezioni del Consiglio, ed in particolare dell’art. 4, in cui sono indicate le modalità di espressione, non pare che il voto possa essere espresso in maniera diversa da quanto stabilito dalla norma. A ciò si aggiunge che allo stato gli attuali meccanismi/sistemi telematici non consentano la piena tutela e garanzia della segretezza, libertà e personalità nell’espressione del voto. Pur non precludendosi la possibilità di formulazione di future proposte innovative, solo un intervento legislativo potrà innovare tale materia che allo stato appare disciplinata in maniera tassativa.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 14 gennaio 2011, n. 20

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 20 del 14 Gennaio 2011
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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