L’ordine (di Pescara), facendo seguito ad una precedente richiesta, formula quesito circa la compatibilità con le norme legislative e deontologiche del contegno di un avvocato che intenda svolgere consulenza legale telefonica, predisponendo un numero a tariffazione speciale, sì che all’utente sia addebitato un costo correlato alla durata della chiamata.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

«Si ritiene necessario, per inquadrare correttamente la fattispecie descritta, scindere chiaramente la consulenza resa per via telefonica in sé e per sé rispetto alle modalità e circostanze nelle quali tale prestazione viene resa da parte dell’avvocato.
Infatti il mezzo telefonico e telematico è pacificamente ammesso quale canale del quale è consentito valersi per rendere consulenze legali, questo genere di comunicazione con la clientela rientrando tra le prestazioni tipiche descritte nella tariffa forense attualmente vigente (cfr. D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, tabella D).
Questa considerazione di fondo non vale ovviamente a compromettere il potere-dovere dell’Ordine forense di vigilare sul corretto esercizio della professione da parte degli iscritti. È infatti necessario che qualunque offerta da parte dell’avvocato di prestare la propria attività professionale sia conforme ai canoni di dignità e decoro nello svolgimento della professione sui quali si regge il sistema della deontologia forense.
Tale funzione di vigilanza dovrà essere ancor più attenta in casi come quello prefigurato nel quesito, nei quali l’offerta di consulenza è rivolta ad un pubblico sostanzialmente indistinto ed è verosimilmente accompagnata da una comunicazione a carattere promozionale. Pertanto il Consiglio dell’Ordine competente dovrà vagliare le modalità concrete con le quali il servizio è offerto ed erogato, censurando eventuali elementi degradanti per la dignità dell’avvocatura.
Circa il profilo specifico della tariffazione a tempo, essa rientra tra i criteri utilizzati dalle vigenti tariffe e non può considerarsi quindi in assoluto estranea al nostro sistema: cionondimeno spetta al Consiglio dell’Ordine verificare che il corrispettivo richiesto per il tramite del servizio telefonico non sia manifestamente sproporzionato alla prestazione resa, e per questo deontologicamente censurabile.
Peraltro va ricordato che un’iniziativa del tipo descritto dovrà rispettare non solo la normativa forense, ma anche la vigente legislazione posta a tutela del pubblico in materia di consultazioni telefoniche a pagamento, sicché la modalità ed i contenuti del servizio dovranno tenere conto dei vincoli di correttezza e trasparenza previsti in questo settore (ad es. quanto all’informazione del pubblico rispetto ai costi massimi, all’identità del prestatore e dell’intermediario etc.)».

Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 11 dicembre 2008, n. 36

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 36 del 11 Dicembre 2008
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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