L’Ordine (di Paola) formula quesito circa la possibilità, per un pubblico dipendente collocato in aspettativa, di conseguire l’iscrizione nell’albo degli avvocati limitatamente al periodo dell’aspettativa stessa.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“Si ritiene di confermare, anche in questo caso, il consolidato orientamento della Commissione sul punto (cfr. pareri 10 marzo 2005, n. 14 e 22 novembre 2006, n. 83), in base al quale si ritiene che la condizione di aspettativa, non facendo venir meno il rapporto di pubblico impiego e si concreta solo in una temporanea sospensione delle obbligazione di prestare lavoro.
Perciò, allo stato attuale della legislazione, la condizione di pubblico dipendente in condizione di aspettativa, è incompatibile con l’iscrizione nell’albo degli avvocati.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 9 maggio 2007, n. 26

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 26 del 09 Maggio 2007
- Consiglio territoriale: COA Paola, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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