La Commissione, pur ribadendo le perplessità già esternate in passato sulla equiparazione di percorsi di laurea che siano incompleti rispetto alla formazione necessaria ad affrontare l’esame di abilitazione e la successiva attività professionale, deve confermare il pregresso orientamento tale per cui non è possibile per l’ordine forense sindacare i singoli elementi del titolo di studio prodotto, purché quest’ultimo sia una laurea in giurisprudenza emessa da uno degli atenei a ciò abilitati dal Ministero competente (cfr. pareri 22 novembre 2006, n. 77 e 9 maggio 2007, n. 22).
Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 27 aprile 2011, n. 51
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 51 del 27 Aprile 2011- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera (quesito)
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