L’ordine (di Palermo) espone il caso di un richiedente l’iscrizione nel registro dei praticanti che produca la laurea in giurisprudenza di una università telematica, dichiarando di aver beneficiato di una “abbreviazione del corso di laurea e del numero di esami da sostenere” a seguito di valutazione della pregressa esperienza professionale.

La Commissione, pur ribadendo le perplessità già esternate in passato sulla equiparazione di percorsi di laurea che siano incompleti rispetto alla formazione necessaria ad affrontare l’esame di abilitazione e la successiva attività professionale, deve confermare il pregresso orientamento tale per cui non è possibile per l’ordine forense sindacare i singoli elementi del titolo di studio prodotto, purché quest’ultimo sia una laurea in giurisprudenza emessa da uno degli atenei a ciò abilitati dal Ministero competente (cfr. pareri 22 novembre 2006, n. 77 e 9 maggio 2007, n. 22).

Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 27 aprile 2011, n. 51

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 51 del 27 Aprile 2011
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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