La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
«Come da consolidata prassi della Commissione, è necessaria premessa che le disposizioni concernenti l’incompatibilità all’esercizio della professione di avvocato sono eccezionali e restrittive di un diritto soggettivo perfetto, pur a tutela di un prevalente interesse pubblico, sicché esse sono di stretta interpretazione ed insuscettibili di estensione analogica.
Ciò posto, l’ipotesi prefigurata non può essere disgiunta dal tipo di attività che l’avvocato vada a svolgere a favore dell’azienda interessata, dal momento che l’elenco istituito dall’ASL non costituisce una nuova “professione” né ha carattere di elenco pubblico previsto dalla legge.
Tali informazioni possono essere acquisite dall’Ordine nel caso specifico.
La Commissione deve invece desumere il tipo di attività che i soggetti inseriti nell’elenco andranno a svolgere dal quadro normativo vigente.
In particolare si deve avere riguardo ai soggetti di cui agli artt. 8 ed 8-bis del d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626, norma oggi abrogata, ma che trova una sostanziale continuità negli artt. 31 e 32 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Gli addetti ed i responsabili al “servizio di prevenzione e protezione” dell’azienda devono possedere alcuni requisiti di tipo formativo ed esperienziale (indicati nell’art. 32 cit.), ma quanto al regime professionale possono essere sia dipendenti dell’azienda sia soggetti esterni; in ogni caso, poi, devono reperirsi figure estranee al complesso aziendale in assenza di personale interno provvisto delle qualifiche necessarie.
Pertanto è necessario concludere che la mera iscrizione nell’elenco istituito ad opera dell’ASL non vale di per sé ad influenzare il regime delle incompatibilità: se l’interessato instaura un rapporto di lavoro dipendente con l’impresa allora sarà senz’altro necessaria la cancellazione dall’albo degli avvocati; se, al contrario, egli presta un’attività di consulenza mantenendo la propria qualità di libero professionista, non sussistono elementi di incompatibilità.
Quanto alla circostanza, evidenziata nel quesito, che l’apporto fornito dal professionista all’azienda cliente sia di carattere più tecnico che legale non pare possa costituire oggetto di un sindacato di merito, sia perché nella materia della sicurezza sul lavoro si intrecciano profili giuridici con questioni più strettamente tecniche, sia perché la consulenza legale non è, nel nostro ordinamento, sottoposta a controlli di contenuto o a speciali divieti.
In conclusione si evidenzia che, pur sussistendo in capo al Consiglio dell’Ordine il più pieno potere di verifica delle circostanze di ciascun singolo caso, non emergono nella fattispecie indicata elementi idonei a determinare un’incompatibilità tra l’iscrizione all’albo e la presenza nel descritto elenco».
Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 11 dicembre 2008, n. 37
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 37 del 11 Dicembre 2008- Consiglio territoriale: COA Mantova, delibera (quesito)
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