L’Ordine (di Genova) chiede come debba considerarsi la richiesta di magistrati onorarî tesa a beneficiare di iscrizione di diritto all’albo degli avvocati senza il superamento dell’esame di Stato.

La Commissione consultiva, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“Appare corretto quanto rilevato dal COA richiedente, cioè che la norma della legge professionale (art. 30) che consente le iscrizioni di diritto, è di stretta interpretazione estensiva o analogica si porrebbe in netto contrasto con l’art. 33 Cost.
Pertanto, la possibilità di iscrizione di diritto in favore dei Vice Pretori onorari non può intendersi estesa a tutti i magistrati onorari, ma va considerata come un’eccezione alla regola generale, peraltro superata dalla scomparsa della citata figura di magistrato onorario.
Nella legge sull’ordinamento giudiziario le figure del magistrato professionale appartenente all’ordine giudiziario e quella del magistrato onorario sono ben distinte.
Nella relazione che accompagnava il testo di legge originario (anno 1941) il Guardasigilli Grandi scriveva al Re: “Ho meglio specificato da quali persone sia composto l’ordine giudiziario … ho riservato questo titolo a coloro che, superate le difficili prove di ammissione alle funzioni giudiziarie, dedicano tutte le loro attività all’amministrazione della giustizia”.
Se ne deduce che il superamento del difficile esame di concorso era già allora considerato un requisito indispensabile, e ciò spiega perché tale esame sia sempre stato ritenuto equivalente al nostro esame di Stato.
Per le considerazioni che precedono, si ritiene che il laureato in legge, il quale – dopo l’ottenimento del certificato di compiuta pratica – abbia prestato la sua attività per oltre 15 anni quale Magistrato Onorario, rivestendo la funzione di Vice Procuratore Onorario e successivamente del Giudice Onorario di Tribunale, non possa essere iscritto all’Albo degli Avvocati senza sostenere e superare l’esame di ammissione.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 9 luglio 2008, n. 33

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 33 del 09 Luglio 2008
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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