Nell’ipotesi di difesa congiunta a norma dell’art. 62 L.P. (R.D.L. 1578/33) e della giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.19.10.1992 11448) è incontestato il diritto di ciascun difensore alla liquidazione del proprio onorario in ragione dell’attività svolta, non influendo su tale diritto il rapporto interno allo Studio Professionale.
In mancanza di uno specifico accordo sulla gestione delle pratiche affidate allo Studio Professionale nelle quali risulti mandato congiunto, dovrà essere rimessa alla discrezionalità del cliente il proseguire il rapporto congiuntamente, o disgiuntamente.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 14 gennaio 2011, n. 12
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 12 del 14 Gennaio 2011- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera (quesito)
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