La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:
“Il quesito è inammissibile poiché contiene le generalità del professionista interessato.
Ai sensi del regolamento istitutivo della Commissione, questa può esprimere parere solo su quesiti anonimi, relativi a questioni di diritto e non può intervenire in vicende suscettibili di essere esaminate dal Consiglio in sede giurisdizionale.
A latere si rappresenta, ad ogni buon conto, che la Commissione ha emesso numerosi pareri in tema di accesso agli atti del procedimento disciplinare, che potrebbero risultare di utilità per il Consiglio rimettente ai fini della propria decisione sulla questione.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 24 maggio 2006, n. 32
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 32 del 24 Maggio 2006- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera (quesito)
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