L’Ordine (di Ferrara) sottopone il caso di un iscritto che chiede chiarimenti sulla possibilità di offrire una sponsorizzazione ad un saggio di danza. L’attività comporterebbe la menzione dello studio legale tanto sui manifesti pubblicitari dell’evento quanto tra i ringraziamenti durante lo spettacolo.

La Commissione ritiene il quesito inammissibile in quanto riferito a fattispecie concreta riferita ad un singolo avvocato identificato, mentre i quesiti devono riferirsi – a tenore di regolamento – a situazioni generali ed astratte.
Cionondimeno si ritiene di rappresentare che nel vigente testo del codice deontologico, ed in particolare nella novellata versione degli artt. 17 e 17-bis, non sono presenti preclusioni di tipo generale circa la forma delle comunicazioni informative circa l’attività professionale. È necessario, invece, preservare la dignità ed il decoro della professione, evitando forme e modi di comunicazione che assumano riflessi deteriori nella comune percezione della figura dell’avvocato.
L’Ordine circondariale forense ha il compito di vigilare sul rispetto di tale generale principio, sia fornendo il proprio avviso su richiesta dell’interessato, sia eventualmente sanzionando le violazioni commesse.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 23 febbraio 2012, n. 1

Quesito n. 80

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 1 del 23 Febbraio 2012
- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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