Il quesito posto all’attenzione del Consiglio riguarda l’applicabilità delle tabelle A e B della tariffa professionale all’Avvocato che abbia patrocinato in Cassazione. Il problema si è posto in conseguenza della modifica normativa del 1997 (L. 27/97) con la quale, pur essendo stato soppresso l’albo dei procuratori, non sono certamente state eliminate le attività procuratorie che, in base alla modifica, attualmente vengono svolte dall’avvocato. La questione per gli effetti esplicati all’esterno e nel rapporto interno tra professionista e cliente va esaminata sotto un duplice profilo. Sotto il primo profilo va rilevato che nell’ambito dei giudizi in Cassazione l’Avvocato svolge solo funzioni di rappresentanza, cosicché il Giudice nella liquidazione delle spese processuali non potrà tenere conto delle attività procuratorie, e potrà liquidare i soli onorari previsti per l’attività difensiva, con applicazione della sola tabella A.
Relativamente al secondo profilo, attinente il rapporto tra Avvocato e cliente, fermo restando le caratteristiche proprie del grado di giudizio, il professionista compie una serie di attività tipicamente procuratorie e prodromiche a quella che si andranno ad estrinsecare con la partecipazione all’udienza, ovvero con l’atto di costituzione in giudizio, sia esso atto d’impugnazione o comparsa di costituzione. È indubbio che nell’espletamento di tale attività preparatoria l’Avvocato ponga in essere attività specificamente procuratorie, ne consegue quindi che sotto tale profilo le stesse debbano essere retribuite sulla base della tabella B e ciò dal momento che a norma dell’art. 1 per “le prestazioni giudiziali … sono dovuti all’avvocato gli onorari e i diritti di cui alle tabelle A e B” il dettato normativo appare sul punto chiaro e non può ingenerare equivoco alcuno., non vi è dubbio che tali attività, laddove poste in essere,.
Quanto alla seconda parte del quesito, nei giudizi innanzi alla Corte di Cassazione sono sempre dovuti dal cliente all’avvocato gli onorari e i diritti indipendentemente dalle statuizioni del Giudice. Infatti la sentenza, salvo che l’avvocato non si sia dichiarato antistatario, costituisce per la parte titolo per il recupero di quanto liquidato in suo favore, ciò a prescindere dagli accordi intercorsi tra professionista e cliente. Pertanto fermo restando il diritto del cliente a rivalersi nei confronti della controparte per l’ottenimento del pagamento delle spese giudiziaria come liquidate, lo stesso resta comunque direttamente e immediatamente obbligato nei confronti del proprio legale.
Deve dunque darsi risposta al quesito nei termini che seguono: all’Avvocato che abbia patrocinato in Cassazione spettano in funzione delle attività prestate, siano esse di Avvocato ovvero procuratorie, gli onorari e i diritti di cui alle tabelle A e B di cui al D.M. 127/04; nel rapporto tra Avvocato e cliente, anche nel caso di patrocinio innanzi alla Suprema Corte, trova piena applicazione l’art. 2 della tariffa che stabilisce che “gli onorari ed i diritti sono sempre dovuti all’Avvocato dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del Giudice sulle spese giudiziarie”.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 14 luglio 2011, n. 65
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 65 del 14 Luglio 2011- Consiglio territoriale: COA Avellino, delibera (quesito)
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