L’Ordine (di Ancona) chiede se possa essere iscritto tra i praticanti un laureato in giurisprudenza condannato per reati in materia di stupefacenti con sentenza di “patteggiamento” ex art. 444 c.p.p.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“L’ordinamento professionale forense non prevede un’automatica inibizione dell’iscrizione a carico di coloro che abbiano riportato una condanna da parte del giudice penale.

D’altro canto, però, all’avvocato, quale collaboratore dell’amministrazione della giustizia e come titolare di una funzione costituzionalmente prevista, è richiesto un livello di moralità più elevato rispetto a quello del comune cittadino.

Questa necessità è fissata da un lato dalle norme del codice deontologico, dall’altro nel consistente potere che la legge affida all’Ordine in tema di valutazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo.

Pertanto la situazione indicata nel quesito dovrà essere valutata dall’Ordine medesimo, che potrebbe procedere all’iscrizione solo ove ritenesse che, nonostante il precedente penale, il soggetto possa ritenersi comunque di “condotta specchiatissima ed illibata”.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 12 dicembre 2007, n. 62

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 62 del 12 Dicembre 2007
- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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