L’Ordine degli Avvocati di Venezia formula il seguente quesito: può un difensore inserito nell’elenco unico nazionale chiedere (e se sì, come) di essere inserito esclusivamente nella lista detenuti / atti urgenti, ovvero nella lista liberi / non urgenti. Poiché ci sono giunte diverse interpretazioni da altri Ordini del Veneto, vorremmo avere una “interpretazione autentica”.

La risposta al presente quesito viene resa nel modo che segue.
Come è noto, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 6/2015, pubblicato in G.U. n. 29 del 5 febbraio 2015, l’elenco dei difensori d’ufficio è unificato su base nazionale e spetta al Consiglio nazionale forense la competenza in ordine alle iscrizioni ed al periodico aggiornamento.
Il Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 22 maggio 2015 ha adottato il Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale ritenendo che ogni Consiglio dell’Ordine circondariale ovvero distrettuale possa “operare una suddivisione in liste dell’elenco dei difensori di ufficio iscritti all’albo e facenti parte dell’elenco unico nazionale”. Il Cnf ha individuato le seguenti liste: a) lista liberi; b) lista arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituzioni urgenti; c) lista difensori di ufficio per minorenni liberi; d) lista difensori di ufficio per minorenni arrestati ovvero detenuti; e) lista difensori di ufficio per i procedimenti di competenza del Magistrato o Tribunale di Sorveglianza.
In aggiunta, nel regolamento è stato stabilito che i Consigli dell’Ordine ove ha sede il Tribunale Militare o la Corte d’Appello Militare possono dotarsi di una lista di difensori di ufficio che dichiarino di possedere una specifica competenza nei procedimenti militari.
Va precisato che ove si tratti di Consiglio dell’Ordine Circondariale lo stesso dovrà dotarsi delle liste di cui alle lettere a) e b), mentre in caso di Consiglio dell’Ordine Distrettuale dovranno essere presenti tutte le predette liste ivi compresa, ove esistente, quella relativa all’ambito militare.
Per quanto attiene alle modalità di inserimento in una o più liste di difensori di ufficio rileva quanto segue.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 97, comma 2, c.p.p. e 29, commi 1, 1 bis e 1 ter disp. att. c.p.p., la domanda di inserimento dell’avvocato nell’elenco unico nazionale dei difensori di ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, va presentata al Consiglio dell’Ordine di appartenenza che, previa verifica dell’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti, trasmette la documentazione unitamente ad un suo parere al Consiglio Nazionale Forense, che successivamente adotta ogni decisione in ordine alla iscrizione del richiedente.
In modo analogo, anche per quanto attiene la permanenza nell’elenco unico nazionale, l’Avvocato iscritto presenta al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello del suo inserimento nel predetto elenco, la documentazione comprovante i requisiti di permanenza. Il Consiglio dell’Ordine, quindi, trasmette, unitamente ad un suo parere, la predetta documentazione al Consiglio Nazionale Forense, che successivamente adotta ogni decisione in ordine alla permanenza del richiedente nelle liste di riferimento.
Chiarito quanto sopra, non vi sono disposizioni ostative alla richiesta di inserimento solamente ad una o più liste tra quelle previste, secondo le modalità sopra richiamate.

Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere del 17 settembre 2015, n. 94

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 94 del 17 Settembre 2015
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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