L’avvocato che non esegue il mandato professionale pone in esser un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il profilo dell’art. 26 ncdf (già art. 38 cdf), con violazione dei doveri di correttezza e lealtà nei confronti della clientela stessa.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 325, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 27 luglio 2016, n. 252, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 102.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 10 Maggio 2017 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Matera, delibera del 13 Dicembre 2013 (cancellazione)
0 Comment