L’avvocato che, pur continuando ad assicurare il cliente dell’avvenuta instaurazione del giudizio e dell’imminenza della sua positiva conclusione, non vi abbia in realtà dato seguito, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il duplice profilo dell’art. 38 (ora, art. 26) (inadempimento del mandato, sotto la specie del mancato compimento dell’atto iniziale, con rilevante e non scusabile trascuratezza degl’interessi della parte assistita) e dell’art. 40 (ora, art. 27) (obbligo d’informazione), sotto la specie della corretta comunicazione sullo svolgimento del mandato del codice deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 102
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 24 Luglio 2014 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 02 Dicembre 2010 (sospensione)
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