Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, l’omesso adempimento al mandato costituisce illecito permanente(1). In particolare, tale permanenza si protrae per tutto il tempo in cui perdura l’inadempimento e sino al momento del verificarsi di un fatto da ritenere idoneo alla cessazione della continuità della condotta inadempiente, e al più tardi cessa nel momento in cui si conclude il mandato professionale, per suo svolgimento, rinuncia o revoca, ovvero nel momento in cui il cliente o la parte assistita vengano a conoscenza delle omissioni del professionista(2).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 285 del 20 ottobre 2025
NOTE
1) In senso conforme, CNF n. 214/2025, CNF n. 194/2025, CNF n. 29/2025, CNF n. 137/2024.
2) In senso conforme, CNF n. 182/2025, CNF n. 82/2025, CNF n. 52/2025, CNF n. 33/2025, CNF n. 29/2025, CNF n. 1/2025, CNF n. 411/2024, CNF n. 358/2024, CNF n. 353/2024, CNF n. 325/2024, CNF n. 315/2024, CNF n. 276/2022, CNF n. 199/2022, CNF n. 241/2020.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 285 del 20 Ottobre 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera n. 4 del 30 Gennaio 2024 (sospensione)
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