L’omessa restituzione della documentazione al cliente

L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato costituisce illecito deontologico (art. 33 ncdf, già 42 codice previgente), salve le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore (Nel caso di specie, il professionista aveva ricevuto dalla cliente della documentazione al fine di consegnarla alla controparte dietro versamento di una somma di denaro, tuttavia non incassata pur a fronte dell’avvenuta consegna della documentazione, che pertanto era impossibilitato a restituire alla propria cliente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 14 luglio 2016, n. 204

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 10 maggio 2016, n. 140, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 10 maggio 2016, n. 138, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 215, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 223.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 204 del 14 Luglio 2016 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Vibo Valentia, delibera del 20 Luglio 2012 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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