L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 33 cdf e 66 del R.d.l. n. 1578/33, l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Santinon), sentenza n. 451 del 9 dicembre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 451 del 09 Dicembre 2024 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera n. 58 del 07 Ottobre 2022 (censura)
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