L’omessa pronuncia del CDD su di una specifica richiesta dell’incolpato circa la dosimetria della sanzione

Il giudice disciplinare non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte, in quanto è sufficiente a soddisfare l’esigenza di un’adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente. Conseguentemente, non vìola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato l’omessa pronuncia del CDD su di una specifica richiesta dell’incolpato circa la dosimetria della sanzione (nella specie, sull’istanza di applicazione della fungibilità della pena e del vincolo della continuazione rispetto alla sanzione già irrogatagli in altro procedimento disciplinare, al fine di ottenere così una riduzione della sanzione disciplinare), giacché agli organi disciplinari (in prima istanza il CDD; il CNF in sede di appello) è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto ai sensi degli artt. 3 e 21 cdf.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 241 del 11 settembre 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 241 del 11 Settembre 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 72 del 14 Dicembre 2021 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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