L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta omissiva.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 106 del 25 Giugno 2022 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 15 Dicembre 2017 (avvertimento)
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