L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 47 del 27 Maggio 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 27 Novembre 2012 (cancellazione)
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