L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Cerè), sentenza n. 1 del 27 febbraio 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 27 Febbraio 2019 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 23 Settembre 2013 (sospensione)
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