L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla cessazione della condotta omissiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 57 del 10 marzo 2025
NOTA:
In senson conforme, da ultimo, CNF n. 444/2024, CNF n. 435/2024, CNF n. 417/2024.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 57 del 10 Marzo 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 25 Ottobre 2022 (sospensione)
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