L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 16 ncdf (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 20 marzo 2018, n. 14
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 14 del 20 Marzo 2018 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 28 Luglio 2014 (cancellazione)
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