L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 16 ncdf (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 213 del 18 Dicembre 2017 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 10 Ottobre 2013 (sospensione)
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