L’omessa o insufficiente motivazione dell’archiviazione per manifesta infondatezza dell’esposto

Oggetto del sindacato del Consiglio nazionale forense avverso il provvedimento di archiviazione per manifesta infondatezza non è già la sussistenza o la fondatezza degli addebiti mossi al segnalato/incolpato ma solo la sufficienza e adeguatezza della motivazione del provvedimento stesso sotto il profilo della valutazione di manifesta infondatezza dell’esposto, alla luce delle evidenze documentali disponibili, giacché tra i vizi che possono comportare l’annullamento della delibera di archiviazione vi è appunto il vizio di motivazione, considerato che l’art. 58 L. 247/12 richiede appunto che tale esito sia disposto con delibera motivata, in qualunque fase del procedimento disciplinare essa intervenga (art. 19 Reg. CNF n. 2/2014).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Scarano), sentenza n. 175 del 26 giugno 2025

Classificazione

- Decisione: [non classificata]
- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 24 Settembre 2024 (archiviazione)
Giurisprudenza CNF

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