L’eccezione di nullità del procedimento disciplinare per omessa notifica della delibera di apertura dello stesso è inammissibile, perché tardiva, se non sia proposta nel primo atto o difesa successiva alla delibera stessa. In ogni caso, tale omissione è irrilevante se, attraverso la comunicazione correttamente notificata della richiesta di rinvio a giudizio, l’incolpato sia stato messo a conoscenza delle determinazioni prese dal C.O.A. nei suoi confronti e abbia perciò potuto compiere tutti gli atti previsti dall’ordinamento a garanzia del diritto di difesa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 30 settembre 2013, n. 164
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, CNF 4 giugno 2009, n. 64.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 164 del 30 Settembre 2013 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Barcellona Pozzo di Gotto, delibera del 02 Febbraio 2011 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 14746 del 30 Giugno 2014 (respinge)
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