Stante la natura amministrativa del procedimento disciplinare avanti al COA territoriale, l’eccezione di nullità per omessa notifica della delibera di apertura del procedimento deve essere proposta nel primo atto o difesa successiva alla delibera stessa, sicché è inammissibile, siccome tardiva, ove proposta soltanto con l’atto di appello al CNF (Nel caso di specie, l’incolpato era stato comunque reso edotto della pendenza del procedimento disciplinare sicché non era stato altrimenti compromesso il suo diritto di difesa).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 27
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F. n. 83 del 30.04.2012.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 13 Marzo 2013 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Lucera, delibera del 05 Maggio 2010 (sospensione)
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