L’eccezione di nullità del procedimento disciplinare per omessa notifica della delibera di apertura dello stesso è inammissibile, siccome tardiva, ove non sia proposta nel primo atto o difesa successiva alla delibera stessa (Nel caso di specie, l’incolpato era stato comunque reso edotto della pendenza del procedimento disciplinare, al quale aveva peraltro partecipato, sicché non era stato altrimenti compromesso il suo diritto di difesa).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 16
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 25 Febbraio 2013 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Torre Annunziata, delibera del 21 Giugno 2010 (radiazione)
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