L’omessa notifica del ricorso per Cassazione ad uno dei contraddittori necessari

Il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione, contro le decisioni del consiglio nazionale forense in materia disciplinare, è inammissibile ove non sia notificato, entro l’unico termine perentorio all’uopo fissato (artt. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e 66 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37), al consiglio dello ordine professionale che ha emesso il provvedimento impugnato innanzi al consiglio nazionale, senza che possa farsi luogo alla integrazione del contraddittorio, prevista dall’art. 331 cod. proc. civ., nel caso di tempestiva notificazione al pubblico ministero ed al suddetto consiglio nazionale, atteso che quel consiglio locale ha la qualità di contraddittore essenziale e diretto nel relativo giudizio.

Cassazione Civile, sentenza del 17 dicembre 1983, n. 7452, sez. U- Pres. MOSCONE C- Rel. ZAPPULLI A- P.M. FABI B (CONF)

NOTA:
In senso conforme, Cassazione Civile, 11 gennaio 1997, n. 00012; Cassazione Civile, sentenza del 12 gennaio 1987, n. 00116; Cassazione Civile, sentenza del 01 ottobre 1986, n. 05825; Cassazione Civile, sentenza del 09 aprile 1986, n. 02464; Cassazione Civile, ordinanza del 05 dicembre 1985, n. 00678; Cassazione Civile, sentenza del 10 giugno 1981, n. 03769; Cassazione Civile, sentenza del 10 novembre 1980, n. 06014; Cassazione Civile, sentenza del 01 ottobre 1979, n. 05033; Cassazione Civile, sentenza del 19 settembre 1978, n. 04190; Cassazione Civile, sentenza del 20 aprile 1978, n. 01888; Cassazione Civile, sentenza del 07 luglio 1977, n. 03014; Cassazione Civile, sentenza del 06 ottobre 1975, n. 03156. Contra (in quanto ammettono la possibilità di una successiva integrazione del contraddittorio nel caso di ricorso non notificato ai litisconsorti entro l’unico termine di Legge), Cassazione Civile, ordinanza del 01 febbraio 1991, n. 00110; Cassazione Civile, sentenza del 10 settembre 2004, n. 18261.

Giurisprudenza Cassazione

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