La carenza motivazionale sulla durata della sospensione cautelare, al pari del pari difetto di quantificazione della sanzione disciplinare, non integra alcuna nullità della decisione, non sussistendo uno specifico obbligo motivazionale, ma esclusivamente il rispetto di un criterio di adeguatezza in relazione all’offesa alla dignità e al decoro della classe professionale che dal comportamento riconosciuto possano derivare. Sul punto è, comunque, conferito al CNF, quale giudice d’appello, il potere di supplire alla carenza motivazionale in ordine ai criteri adottati per la quantificazione della sanzione irrogata, apportando al provvedimento del CDD tutte le integrazioni ritenute necessarie.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 336 del 21 Settembre 2024 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 07 Maggio 2024 (sospensione cautelare)
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