La mancata indicazione, da parte del Consiglio territoriale, dei criteri per la scelta e la quantificazione della sanzione irrogata, non integra alcuna nullità della decisione, non sussistendo uno specifico obbligo motivazionale, ma esclusivamente un criterio di adeguatezza, in relazione all’offesa alla dignità e al decoro della classe professionale che dal comportamento riconosciuto possano derivare. In ogni caso, anche laddove fosse previsto sul punto un obbligo motivazionale, la sua mancanza non provocherebbe la nullità, ovvero l’annullabilità, della decisione impugnata, in quanto all’eventuale carenza motivazionale il CNF quale giudice d’appello potrebbe, con i poteri conferitigli dalle norme, supplire, apportando tutte le integrazioni che ritenga necessarie.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza n. 145 del 6 dicembre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 06 Dicembre 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 27 Novembre 2014 (sospensione)
0 Comment