L’omessa motivazione circa i criteri per la scelta della sanzione disciplinare irrogata ovvero per la quantificazione della durata della sospensione (anche cautelare)

La mancata indicazione, da parte del Consiglio territoriale, dei criteri per la scelta e la quantificazione durata della sospensione (anche cautelare) ovvero della sanzione irrogata, non integra alcuna nullità della decisione, non sussistendo uno specifico obbligo motivazionale, ma esclusivamente un criterio di adeguatezza, in relazione all’offesa alla dignità e al decoro della classe professionale che dal comportamento riconosciuto possano derivare. In ogni caso, anche laddove fosse previsto sul punto un obbligo motivazionale, la sua mancanza non provocherebbe la nullità, ovvero l’annullabilità, della decisione impugnata, in quanto all’eventuale carenza motivazionale il CNF quale giudice d’appello potrebbe, con i poteri conferitigli dalle norme, supplire, apportando tutte le integrazioni che ritenga necessarie.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Corona), sentenza n. 438 del 23 novembre 2024

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 133 del 5 luglio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 25 del 7 marzo 2023.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 438 del 23 Novembre 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 58 del 30 Agosto 2019 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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