La mancata indicazione, da parte del Consiglio territoriale, dei criteri per la scelta e la quantificazione durata della sospensione (anche cautelare) ovvero della sanzione irrogata, non integra alcuna nullità della decisione, non sussistendo uno specifico obbligo motivazionale, ma esclusivamente un criterio di adeguatezza, in relazione all’offesa alla dignità e al decoro della classe professionale che dal comportamento riconosciuto possano derivare. In ogni caso, anche laddove fosse previsto sul punto un obbligo motivazionale, la sua mancanza non provocherebbe la nullità, ovvero l’annullabilità, della decisione impugnata, in quanto all’eventuale carenza motivazionale il CNF quale giudice d’appello potrebbe, con i poteri conferitigli dalle norme, supplire, apportando tutte le integrazioni che ritenga necessarie.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 133 del 5 luglio 2023
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 25 del 7 marzo 2023.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 05 Luglio 2023 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera n. 15 del 11 Ottobre 2022 (radiazione)
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