In difetto di espressa previsione normativa, l’omessa lettura del dispositivo in udienza non costituisce motivo di nullità della deliberazione del Consiglio territoriale, così come la mancata rituale sottoscrizione del dispositivo ad opera del presidente e del segretario, atteso che il dispositivo non costituisce un atto documentale autonomo, non dovendo essere letto in udienza, ed essendo le deliberazioni del Consiglio stesso pubblicate mediante deposito dell’originale negli uffici di segreteria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 23 marzo 2016, n. 52
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98, Cons. Naz. Forense 27/10/2010 n. 155; Cons. Naz. Forense 10/11/2005 n. 130. V. ora art. 59 lett. l, L. n. 247/2012, già art. 51 RD n. 37/1934.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 23 Marzo 2016 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Fermo, delibera del 08 Maggio 2014 (sospensione)
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