L’omessa fatturazione vìola il principio di solidarietà e lede l’immagine dell’intera classe forense

L’obbligo (anche) deontologico di fatturazione (artt. 16 e 29 cdf) costituisce espressione dei doveri di solidarietà e correttezza fiscale, cui l’avvocato è tenuto, non soltanto in funzione della giusta redistribuzione degli oneri, ma anche a tutela della propria immagine e, più in generale, della credibilità della classe forense. Infatti, il dovere di lealtà e correttezza fiscale nell’esercizio della professione è un canone generale dell’agire di ogni avvocato, che mira a tutelare l’affidamento che la collettività ripone nell’avvocato stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Carello), sentenza n. 453 del 9 dicembre 2024

NOTA:
In senso conforme, Cass. n. 16252/2023, CNF n. 255/2022, CNF n. 86/2014.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 453 del 09 Dicembre 2024 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 176 del 05 Dicembre 2022 (censura)
Giurisprudenza CNF

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