L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta omissiva(1). Tuttavia, non potendosi immaginare un illecito come imprescrittibile sic et simpliciter, nella specie il dies a quo prescrizionale va, al più tardi, individuato avuto riguardo alla normativa fiscale che fissa il termine ultimo per la conservazione delle scritture contabili, ovvero anni 4 per i documenti contabili relativi agli anni fino al 2015, e anni 5 per i documenti contabili concernenti gli anni successivi ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 (2).
NOTE:
(1) CNF n. 219/2024, Cass. n. 10085/2023.
(2) A quanto consta, non vi sono precedenti editi in termini.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 340 del 27 Settembre 2024 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD Genova, delibera del 02 Dicembre 2021 (censura)
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