L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta omissiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Carello), sentenza n. 453 del 9 dicembre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 453 del 09 Dicembre 2024 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 176 del 05 Dicembre 2022 (censura)
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