L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta omissiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 343 del 27 settembre 2024
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Rubino), SS.UU, sentenza n. 10085 del 14 aprile 2023.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 343 del 27 Settembre 2024 (accoglie)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 19 Gennaio 2023 (sospensione)
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