L’omessa fatturazione di compensi percepiti

L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta omissiva.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Consales), sentenza n. 1 del 29 gennaio 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 29 Gennaio 2025 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 21 Novembre 2022 (censura)
Giurisprudenza CNF

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