In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdf, nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 276 del 6 ottobre 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 276 del 06 Ottobre 2025 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 14 Novembre 2024 (censura)
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