In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 ncdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Masi), sentenza del 9 settembre 2017, n. 113
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 113 del 09 Settembre 2017 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Spoleto, delibera del 10 Ottobre 2011 (sospensione)
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