In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 17 del 22 Marzo 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 64 del 21 Settembre 2018 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 37406 del 21 Dicembre 2022 (accoglie)
0 Comment