In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 210 del 30 Novembre 2021 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 27 Aprile 2016 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 22728 del 20 Luglio 2022 (respinge)
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