La documentazione che il legale è tenuto a restituire (art. 33 cdf), comprende tutto quanto può interessare la parte assistita per la prosecuzione del giudizio o per eventuali future necessità ivi inclusi atti, documenti e fascicoli. In particolare, ai fini della sussistenza di tale obbligo, è irrilevante che la documentazione sia costituita da originali o semplici fotocopie, così come è evidente che il diritto del cliente non sia condizionato all’indicazione delle ragioni della propria richiesta di restituzione, né circoscritto alla richiesta di pratiche in corso o recenti, potendo invece essere sempre esercitato nei limiti temporali in cui possa ragionevolmente ritenersi sussistente il dovere del professionista di conservare la documentazione relativa a pratiche ormai esaurite.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 413 del 6 novembre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 413 del 06 Novembre 2024 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 66 del 06 Novembre 2020 (censura)
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