L’oggetto del divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che produca in giudizio una lettera inviatagli dal collega di controparte e contenente una proposta transattiva (art. 48 ncdf, già art. 28 c.d.f.). La riservatezza, infatti, colpisce non solo tutte le comunicazioni espressamente dichiarate riservate, ma anche le comunicazioni scambiate tra avvocati nel corso del giudizio, e quelle anteriori allo stesso, quando le stesse contengano espressioni di fatti, illustrazioni di ragioni e proposte a carattere transattivo, ancorché non dichiarate espressamente “riservate”.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 10 giugno 2014, n. 92

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 92 del 10 Giugno 2014 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 21 Luglio 2010 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment