L’obbligo di formazione continua dell’avvocato non può essere surrogato dallo svolgimento dell’attività autoformativa ancorché consistente nella (asserita) collaborazione esterna con un relatori di vari convegni giuridici (Nel caso di specie, l’avvocato aveva impugnato la sanzione disciplinare irrogatagli per non aver maturato i previsti crediti formativi, asserendo di aver comunque assolto l’obbligo in parola per aver collaborato alla predisposizione del materiale dottrinario e giurisprudenziale degli interventi del padre quale relatore a diversi convegni. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 120 del 3 aprile 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 03 Aprile 2024 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 14 Ottobre 2022 (avvertimento)
0 Comment